Un gruppo di creditori ha avviato un pignoramento presso terzi nei confronti di un Comune, indicando una Banca come terzo debitore. La Banca ha dichiarato un saldo negativo sul conto del Comune, ma il Tribunale ha comunque disposto l'assegnazione delle somme, considerando pignorabile il margine di `anticipazione di cassa` disponibile. La Banca ha impugnato tale decisione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che l'anticipazione di cassa, assimilabile a un'apertura di credito, non genera un credito autonomo e pignorabile se il saldo complessivo del conto è negativo. Solo un saldo attivo può essere oggetto di pignoramento. La sentenza chiarisce i limiti della `pignorabilità anticipazione di cassa`.
Continua »