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Art. 1845 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1845 Codice Civile

Azione revocatoria: il fondo patrimoniale non salva i beni
I Coniugi costituivano un fondo patrimoniale per proteggere i propri immobili. La Banca Creditrice avviava un'azione revocatoria per rendere inefficace tale atto, ritenendolo dannoso per il recupero del proprio credito. I Coniugi si opponevano, sostenendo che il credito non fosse certo e che la banca avesse revocato illegittimamente i finanziamenti. La Corte d'Appello accoglieva la domanda della banca. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei debitori, confermando che l'azione revocatoria può essere promossa anche a tutela di crediti eventuali o contestati (crediti litigiosi). Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato l'arbitrarietà del recesso della banca né l'autosufficienza del proprio patrimonio residuo. Di conseguenza, il fondo patrimoniale resta inefficace nei confronti dei creditori.
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Eccezione in senso stretto: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8022/2024, ha confermato che la difesa basata sull'utilizzo del ricavato di una vendita per estinguere un debito scaduto costituisce un'eccezione in senso stretto. Di conseguenza, deve essere sollevata entro i termini perentori di costituzione in giudizio. Nel caso specifico, un creditore ha ottenuto la revoca di una compravendita immobiliare poiché la difesa dell'acquirente, sollevata tardivamente, è stata dichiarata inammissibile, ribadendo un principio consolidato per la tutela del creditore.
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