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Art. 1845 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1845 Codice Civile

Revoca del fido bancario: assegno scoperto e debiti da pagare
Una società e il suo fideiussore hanno citato in giudizio un istituto di credito chiedendo i danni per l'asserita illegittima revoca del fido bancario, la conseguente levata di protesto su un assegno scoperto e la segnalazione alla Centrale Rischi. L'istituto di credito ha replicato evidenziando che il conto presentava da tempo uno scoperto non autorizzato e ha domandato in via riconvenzionale il pagamento del debito residuo. I giudici di merito hanno respinto le istanze risarcitorie dei clienti e condannato gli stessi a saldare lo scoperto, rilevando la negligenza dell'imprenditore nell'emettere assegni senza provvista. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei clienti, confermando integralmente le statuizioni dei precedenti gradi di giudizio e condannando i ricorrenti al rimborso delle spese processuali.
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Recesso della banca: legittimo se l’azienda azzera il capitale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un istituto di credito contro la sentenza che lo condannava al risarcimento dei danni per il presunto recesso della banca dai rapporti di conto corrente e per l'applicazione di interessi usurari. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso nonostante l'azzeramento del capitale sociale della società debitrice. La Cassazione ha chiarito che la motivazione dei giudici d'appello era gravemente carente e contraddittoria, non avendo valutato la gravità della situazione patrimoniale della società. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito l'inesistenza dell'usura sopravvenuta e l'impossibilità di liquidare il danno in via equitativa senza la prova della sua effettiva esistenza. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Onere della prova fido bancario e prescrizione
La Corte di Cassazione chiarisce che spetta al correntista l'onere della prova fido bancario per dimostrare che i versamenti effettuati abbiano natura ripristinatoria e non solutoria. In mancanza di tale prova, la prescrizione decennale per l'azione di ripetizione di indebito decorre dai singoli pagamenti e non dalla chiusura del conto, limitando così le possibilità di recupero delle somme addebitate illegittimamente oltre i dieci anni precedenti la citazione.
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