Una società e il suo fideiussore hanno citato in giudizio un istituto di credito chiedendo i danni per l'asserita illegittima revoca del fido bancario, la conseguente levata di protesto su un assegno scoperto e la segnalazione alla Centrale Rischi. L'istituto di credito ha replicato evidenziando che il conto presentava da tempo uno scoperto non autorizzato e ha domandato in via riconvenzionale il pagamento del debito residuo. I giudici di merito hanno respinto le istanze risarcitorie dei clienti e condannato gli stessi a saldare lo scoperto, rilevando la negligenza dell'imprenditore nell'emettere assegni senza provvista. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei clienti, confermando integralmente le statuizioni dei precedenti gradi di giudizio e condannando i ricorrenti al rimborso delle spese processuali.
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