Un contribuente, titolare di una ditta edile, impugna un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. La Commissione Tributaria Regionale dichiara inammissibile il suo appello perché il difensore ha spedito il ricorso per posta senza depositare l'avviso di ricevimento della raccomandata. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del contribuente. I giudici chiariscono che la notifica del ricorso tributario a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna al destinatario. L'avviso di ricevimento è l'unico documento che prova tale consegna. Senza questo documento, la notifica è inesistente e il giudice non può disporre la rinnovazione. Il rinvio dell'udienza non sana la mancanza, a meno che il contribuente non dimostri di aver chiesto tempestivamente un duplicato alle Poste prima dell'udienza di discussione.
Continua »