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Art. 1835 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1835 Codice Civile

Annotazione bancaria su libretto: vince la banca, l’erede paga
Un erede si oppone a un ordine di pagamento di una banca per un debito ereditato dalla madre, sostenendo che un mutuo fosse estinto e che somme depositate su libretti di risparmio non fossero mai state restituite. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla banca. Ha stabilito che l'annotazione bancaria su libretto, effettuata dall'impiegato, costituisce prova sufficiente dell'avvenuto prelievo delle somme. Spetta al cliente, e in questo caso all'erede, fornire prove specifiche e contrarie per smentire la validità di tali registrazioni. L'erede ha quindi perso la causa.
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Certificato di deposito: valore delle annotazioni
Un risparmiatore ha agito contro un istituto di credito per ottenere il pagamento di somme ingenti basate su un certificato di deposito al portatore. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda rilevando che il documento presentava anomalie e che le annotazioni erano state effettuate dal possessore stesso, trasformando il titolo in un mero brogliaccio privo di valore probatorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e che il certificato di deposito non può provare un credito se le scritte non sono riconducibili alla banca.
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