Un risparmiatore ha agito contro un istituto di credito chiedendo il pagamento di 180.000 euro incorporati in un titolo al portatore. La banca ha rifiutato l'adempimento eccependo la nullità dell'operazione. Le verifiche tecniche hanno accertato che il documento recava la firma contraffatta del direttore ed era stato rilasciato fuori sede senza alcuna registrazione dell'incasso. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento dell'ordine di pagamento e la condanna del richiedente alla restituzione delle somme percepite. Di fronte a un certificato di deposito falso, l'istituto finanziario può opporre l'eccezione reale di difetto di sottoscrizione. La totale assenza della provvista economica e la mancanza di buona fede dell'acquirente escludono sia l'obbligazione cartolare sia qualsiasi risarcimento per fatto del dipendente.
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