Un erede ha chiesto la restituzione di somme prelevate da un conto bancario del defunto da un parente, che poi ne ha trasferito una parte a un terzo. I giudici di merito avevano applicato la petizione ereditaria, condannando il parente e il terzo. La Corte di Cassazione ha chiarito che la petizione ereditaria denaro non si applica al denaro, considerato bene fungibile, né contro un terzo che ha ricevuto le somme dal primo accipiens. L'azione corretta è la ripetizione dell'indebito, esperibile solo contro chi ha ricevuto direttamente il pagamento non dovuto dalla banca. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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