La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.). L'imputata, cittadina straniera, aveva eccepito la nullità del procedimento per mancata traduzione degli atti processuali. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che tale nullità procedurale si considera sanata se la difesa non la eccepisce tempestivamente alla prima occasione utile. La condanna per il rifiuto di generalità è stata quindi ritenuta legittima.
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