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Art. 182 Codice Penale — Sezione Seconda Penale

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Condotte riparatorie: se paga il complice, il reato non si estingue
Un uomo, condannato per truffa in concorso, ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il risarcimento integrale del danno, effettuato dal suo complice, dovesse valere anche per lui. La sua richiesta mirava a ottenere l'estinzione del reato per condotte riparatorie. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: questo beneficio ha natura strettamente personale e soggettiva. Si applica solo a chi si attiva spontaneamente e volontariamente per riparare al danno, manifestando così un concreto ravvedimento. Il pagamento effettuato da un altro soggetto, senza alcun contributo, non è sufficiente a estinguere il reato per il complice inerte. La condanna è stata quindi confermata.
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