La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso di un'imputata condannata per tentato furto. La difesa sosteneva che il reato dovesse considerarsi estinto grazie alle condotte riparatorie effettuate esclusivamente da una coimputata. I giudici hanno stabilito che l'estinzione del reato per condotte riparatorie, prevista dall'Art. 162-ter c.p., ha natura strettamente personale. Di conseguenza, il beneficio non si estende ai concorrenti nel reato che non abbiano partecipato direttamente e personalmente al risarcimento del danno o alle restituzioni.
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