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Art. 1817 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1817 Codice Civile

Onere della prova nel mutuo: la quietanza non basta in Cassazione
Due mutuatari sono stati condannati a restituire un mutuo. Essi sostenevano di aver già pagato una parte della somma, mostrando una quietanza. La Corte d'Appello ha confermato la condanna, ritenendo che i mutuatari non avessero fornito prova sufficiente del pagamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il loro ricorso. Ha stabilito che l'onere della prova nel mutuo, per la restituzione, spetta a chi afferma di aver pagato. Inoltre, ha ribadito che non si possono sollevare questioni nuove per la prima volta in Cassazione.
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Contratto di mutuo: prestito provato anche senza carta scritta
Il Creditore ha richiesto in giudizio la restituzione di una somma residua di denaro precedentemente consegnata al Debitore, sostenendo l'esistenza di un contratto di mutuo. Il Tribunale ha accolto la domanda basandosi su prove testimoniali e presunzioni che escludevano l'intento di donazione. Il Debitore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di una prova scritta del titolo restitutorio e la violazione delle regole sull'onere della prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, sebbene la mera consegna di denaro non basti a dimostrare un contratto di mutuo, la valutazione delle prove testimoniali e presuntive spetta esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, il Debitore è stato condannato in via definitiva a restituire la somma e a pagare le spese processuali.
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