Il Creditore ha richiesto in giudizio la restituzione di una somma residua di denaro precedentemente consegnata al Debitore, sostenendo l'esistenza di un contratto di mutuo. Il Tribunale ha accolto la domanda basandosi su prove testimoniali e presunzioni che escludevano l'intento di donazione. Il Debitore ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando la mancanza di una prova scritta del titolo restitutorio e la violazione delle regole sull'onere della prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che, sebbene la mera consegna di denaro non basti a dimostrare un contratto di mutuo, la valutazione delle prove testimoniali e presuntive spetta esclusivamente al giudice di merito. Di conseguenza, il Debitore è stato condannato in via definitiva a restituire la somma e a pagare le spese processuali.
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