I genitori di una donna prestano 40.000 euro al suo compagno per l'acquisto di una casa. Al termine della relazione, i prestatori chiedono la restituzione della somma sostenendo l'esistenza di un contratto di mutuo. La Corte d'Appello nega il rimborso, ritenendo che la mancanza di una data di scadenza concordata impedisca di configurare il prestito. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo che il contratto di mutuo è valido anche senza un termine di restituzione prefissato, poiché la legge permette al giudice di stabilirlo in un secondo momento. La Suprema Corte censura inoltre il giudice di merito per non aver valutato documenti decisivi e testimonianze fondamentali che avrebbero provato l'impegno del beneficiario a restituire il denaro ricevuto.
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