Un ex presidente di banca, debitore verso la stessa, dona alla figlia un immobile in comunione legale con la moglie. La banca agisce in revocatoria solo contro padre e figlia, escludendo la moglie. La Cassazione accoglie il ricorso della figlia, stabilendo un principio fondamentale: per i beni in comunione legale, esiste un litisconsorzio necessario del coniuge non debitore. Poiché la comunione è 'senza quote' e la garanzia del creditore è l'intero bene, entrambi i coniugi devono essere citati in giudizio. La Corte annulla le sentenze precedenti e rinvia il processo al primo grado per integrare la moglie come parte necessaria.
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