La Corte di Cassazione analizza un caso di contratto preliminare per la vendita di un immobile in comproprietà, firmato da un solo coniuge. La Corte stabilisce che il contratto non è nullo, ma semplicemente annullabile da parte del coniuge non consenziente, secondo le regole dell'art. 184 c.c. L'ordinanza chiarisce che il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi procedurali, tra cui la tardività di alcune eccezioni e la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non avendo i ricorrenti specificato dove e come avessero manifestato il loro dissenso nei termini di legge.
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