Un proprietario ha citato in giudizio il vicino per aver sconfinato e costruito un muro in cemento armato sulla sua proprietà. Il costruttore ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo l'applicazione dell'istituto dell'accessione invertita per acquisire la proprietà del terreno occupato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del costruttore. I giudici hanno chiarito che l'accessione invertita si applica solo agli edifici (strutture idonee a ospitare persone o cose) e non a semplici muri di contenimento o di confine. Inoltre, è stata esclusa la buona fede del costruttore, poiché era consapevole dell'altruità del suolo, essendoci trattative in corso per l'acquisto della striscia di terreno. Il costruttore perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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