La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per frode fiscale. Il caso riguardava l'utilizzo di fatture inesistenti per aumentare fittiziamente i costi aziendali e ottenere finanziamenti pubblici. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti, cioè relative a operazioni reali ma con intermediari fittizi e prezzi gonfiati (sovrafatturazione), non sono mai deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.
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