Un ente locale aveva costituito un pegno su azioni a garanzia di un finanziamento concesso da una banca a una fondazione. A seguito dell'inadempimento, la banca ha avviato la vendita delle azioni e l'ente locale si è opposto, contestando la validità del pegno. La Corte di Cassazione, rilevando d'ufficio la mancata partecipazione al giudizio della fondazione debitrice, ha dichiarato la nullità di tutte le sentenze precedenti per violazione del litisconsorzio necessario, rinviando la causa al primo grado.
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