La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato un ricorso inammissibile, respingendo le censure sulla violazione del diritto di difesa, sulla determinazione della pena e sul risarcimento del danno. La decisione chiarisce che i motivi non sollevati nel precedente grado di giudizio o formulati in modo generico non possono essere accolti in sede di legittimità, confermando la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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