Un dipendente pubblico svolgeva di fatto mansioni superiori, gestendo un intero processo pensionistico. La Cassazione ha confermato il suo diritto alle differenze di stipendio, ma ha posto un limite cruciale per l'indennità di posizione organizzativa. Questo specifico compenso accessorio, infatti, non è dovuto automaticamente solo per aver svolto i compiti. Spetta unicamente a partire dalla data in cui l'Ente ha formalmente istituito quella posizione nel proprio organigramma. Svolgere le mansioni non è sufficiente se la posizione non esiste 'sulla carta'. La Corte ha quindi parzialmente accolto il ricorso dell'Ente, rinviando il caso per un nuovo calcolo.
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