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Art. 18 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 18 Codice Civile

Mansioni superiori del dirigente medico: no a indennità extra
Una dottoressa ha chiesto all'Azienda Ospedaliera il pagamento delle indennità per aver diretto un reparto oltre i limiti temporali previsti, sostenendo di aver svolto mansioni superiori del dirigente medico. La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta. I giudici hanno chiarito che la sostituzione temporanea di un collega non configura lo svolgimento di mansioni superiori del dirigente medico, poiché tutti i medici ospedalieri appartengono a un unico ruolo e livello. Di conseguenza, non si applica la disciplina del codice civile sul mutamento di mansioni. Al sostituto spetta unicamente l'indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo, anche se l'incarico si protrae oltre i termini stabiliti per l'espletamento del concorso. La lavoratrice ha perso la causa ed è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Trasferimento rappresentante sindacale: nullo senza ok del sindacato
Un dipendente scolastico, membro della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), veniva trasferito d'ufficio a causa di una presunta 'incompatibilità ambientale'. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, sostenendo la sua illegittimità per la mancanza del preventivo 'nulla osta' (autorizzazione) da parte del suo sindacato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: il trasferimento del rappresentante sindacale è illegittimo se non autorizzato preventivamente dall'organizzazione di appartenenza. Questa garanzia prevale su qualsiasi esigenza organizzativa o situazione di conflittualità, poiché la sua assenza fa presumere una condotta antisindacale. La sentenza precedente è stata quindi annullata.
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Azienda rinuncia al ricorso: inammissibile per difetto di interesse
Un'azienda aveva impugnato la sentenza che la obbligava a calcolare il periodo di apprendistato dei dipendenti ai fini degli scatti di anzianità. Durante il processo in Cassazione, l'azienda ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Sebbene la rinuncia non fosse formalmente perfetta, la Corte ha ritenuto che dimostrasse un 'sopravvenuto difetto di interesse' a proseguire la causa. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rendendo definitiva la vittoria dei lavoratori. La Corte ha inoltre stabilito che ogni parte dovesse pagare le proprie spese legali per questa fase del giudizio.
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Riconoscimento anzianità apprendistato: l’azienda rinuncia
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto un processo relativo al diritto di un lavoratore al riconoscimento dell'anzianità di apprendistato. Inizialmente, i tribunali avevano dato ragione al dipendente, annullando una clausola del contratto collettivo che escludeva il periodo di apprendistato dal calcolo degli scatti di anzianità. L'Azienda di Trasporti aveva impugnato la decisione in Cassazione, ma ha poi presentato una rinuncia al ricorso. Di conseguenza, il processo si è chiuso, rendendo definitiva la vittoria del lavoratore e confermando il suo diritto a vedere conteggiato tutto il periodo lavorativo ai fini retributivi.
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Indennità di posizione organizzativa: i compiti non bastano
Un dipendente pubblico svolgeva di fatto mansioni superiori, gestendo un intero processo pensionistico. La Cassazione ha confermato il suo diritto alle differenze di stipendio, ma ha posto un limite cruciale per l'indennità di posizione organizzativa. Questo specifico compenso accessorio, infatti, non è dovuto automaticamente solo per aver svolto i compiti. Spetta unicamente a partire dalla data in cui l'Ente ha formalmente istituito quella posizione nel proprio organigramma. Svolgere le mansioni non è sufficiente se la posizione non esiste 'sulla carta'. La Corte ha quindi parzialmente accolto il ricorso dell'Ente, rinviando il caso per un nuovo calcolo.
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Responsabilità amministratore: bilancio e onere prova
La Corte di Cassazione ha ridefinito i confini della responsabilità amministratore nelle associazioni non riconosciute. Il caso riguardava un ex presidente citato per il risarcimento di ingenti somme prelevate senza giustificativi. La Suprema Corte ha stabilito che l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non esonera il gestore dalle sue colpe. Inoltre, è stato chiarito che l'onere di provare l'inerenza e la necessità delle spese sostenute ricade interamente sull'amministratore, non potendo quest'ultimo beneficiare di una presunzione di legittimità basata sulla semplice approvazione dei conti annuali.
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