La Corte d'appello confermava la condanna di un imputato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Il difensore impugnava la decisione evidenziando la mancata notifica del decreto di citazione all'imputato presso il domicilio dichiarato. L'atto era stato consegnato direttamente al legale d'ufficio senza previa ricerca all'indirizzo indicato. Tale vizio impediva all'assistito, persona straniera che non parla italiano, di conoscere la celebrazione del processo di secondo grado. L'imputato perdeva così la possibilità di comparire, rendere spontanee dichiarazioni o richiedere la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che l'omessa ricerca al domicilio dichiarato ha leso i diritti difensivi. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la condanna e ordinato la trasmissione degli atti a un'altra sezione della Corte d'appello per celebrare un nuovo processo.
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