La Corte d'appello condanna l'imputato per getto pericoloso di cose, concedendo la non menzione con rito cartolare. Il difensore ricorre per Cassazione lamentando la violazione del contraddittorio, poiché la Corte d'appello non ha ammesso la tempestiva richiesta di trattazione orale in appello inviata tramite posta elettronica certificata. Il difensore eccepisce inoltre la mancata dichiarazione di prescrizione. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici rilevano che la richiesta telematica non risulta pervenuta agli atti del fascicolo d'appello. Inoltre, il difensore conosceva la requisitoria scritta del procuratore generale e non ha contestato il rito cartolare nelle note d'udienza, decadendo dall'eccezione di nullità a regime intermedio. Infine, i termini di improcedibilità non risultavano decorsi. La Cassazione condanna il ricorrente al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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