La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento di un imprenditore che chiedeva la restituzione di beni mobili dal fallimento di una società sportiva. La richiesta, basata su fatture e scritture private, è stata respinta in quanto i documenti erano privi di data certa e generici. La Corte ha ribadito il principio dell'incapacità a testimoniare del soggetto fallito nelle cause che coinvolgono la massa fallimentare, poiché egli mantiene la qualità di parte sostanziale nel procedimento.
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