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Art. 178 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 178 Codice Civile

Comunione de residuo: spetta un credito non la proprietà dei beni
Un'ex moglie ha chiesto la divisione e la comproprietà al 50% dei beni dell'impresa individuale del marito costituita dopo il matrimonio. La controversia è giunta dinanzi alle Sezioni Unite per chiarire la natura delle pretese dell'ex coniuge. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l'istituto della comunione de residuo attribuisce al coniuge non imprenditore esclusivamente un diritto di credito. Tale somma equivale al 50% del valore netto dell'azienda, calcolato al momento dello scioglimento del regime patrimoniale ed al netto delle passività. L'ex moglie non ottiene pertanto la comproprietà dei beni aziendali ma la liquidazione del loro controvalore economico.
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Preliminare improprio: la scrittura privata batte il rogito
Il caso riguarda la vendita di due terreni tramite scrittura privata. L'Acquirente sosteneva che l'accordo fosse un preliminare improprio, con immediato trasferimento della proprietà. Al contrario, i giudici di merito lo avevano qualificato come preliminare proprio, escludendo il passaggio di proprietà. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Acquirente. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'uso di espressioni come "vende" e "acquista", unito al pagamento integrale del prezzo e alla consegna dei beni, dimostra la volontà di concludere una vendita definitiva. La Cassazione ha quindi cassato la decisione precedente, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Tassazione della plusvalenza: moglie salva dal debito del marito
L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento contro la Moglie di un imprenditore edile, pretendendo il pagamento delle imposte sulla metà della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Il terreno era stato acquistato e rivenduto dall'Impresa Individuale del Marito, ma il fisco riteneva che il bene rientrasse nella comunione de residuo tra i coniugi, ormai separati nei beni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che la tassazione della plusvalenza spetta interamente al coniuge che esercita l'attività d'impresa. Ai fini fiscali, infatti, i proventi dell'attività separata di un coniuge sono imputati esclusivamente a lui, escludendo qualsiasi tassazione a carico dell'altro coniuge non esercente. Vince la Moglie, che non deve pagare nulla.
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