Un agente ha citato in giudizio la sua preponente per provvigioni non pagate, sostenendo l'esistenza di un contratto di agenzia nonostante l'assenza di un accordo scritto. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni precedenti, chiarendo che, sebbene un rapporto di agenzia stabile possa essere provato con altri mezzi (come i verbali ispettivi), la mancanza di un contratto di agenzia scritto preclude le pretese basate su clausole specifiche come l'esclusiva. Le richieste dell'agente per provvigioni e indennità sono state respinte per mancata prova dei singoli affari conclusi e per l'assenza di una giusta causa nel suo recesso dal rapporto.
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