Un'agenzia immobiliare italiana ha promosso una causa per ottenere il pagamento delle provvigioni per la vendita di un immobile situato in Italia. La società aveva pubblicizzato l'immobile su portali tedeschi e sul proprio sito tradotto in lingua tedesca. Il Venditore e L'Acquirente, entrambi residenti in Germania, si sono opposti contestando la competenza dei giudici italiani. La Corte di Cassazione ha stabilito che la giurisdizione contratti consumatori spetta ai giudici dello Stato di residenza dei clienti. Essendo l'attività pubblicitaria espressamente diretta verso il pubblico estero mediante annunci e contatti dedicati, il mediatore deve fare causa in Germania. Il ricorso dell'agenzia immobiliare è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.
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