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Art. 1755 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 1755 Codice Civile

Diritto alla provvigione: paga anche chi contesta il mediatore
Un acquirente si è rifiutato di pagare il compenso a un'agenzia immobiliare per l'acquisto di una villa, sostenendo che il collaboratore che lo aveva accompagnato non lavorasse per quell'agenzia. La Corte d'Appello ha invece accertato il ruolo dell'agenzia tramite email e annunci pubblicitari. L'acquirente ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il diritto alla provvigione sorge quando l'attività del mediatore, anche solo mettendo in contatto le parti, è l'antecedente necessario per concludere l'affare. La valutazione delle prove spetta solo ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in Cassazione.
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Diritto alla provvigione del mediatore: la rinuncia non basta
Un acquirente e un venditore si incontrano grazie a un mediatore immobiliare e firmano un primo contratto preliminare, poi risolto consensualmente. In tale occasione, il mediatore rinuncia al compenso. Successivamente, le stesse parti firmano un nuovo preliminare per lo stesso immobile a condizioni diverse. Il mediatore chiede quindi il pagamento. La Corte di Cassazione conferma che il diritto alla provvigione del mediatore spetta comunque. La rinuncia precedente riguardava solo il primo affare, mentre il secondo contratto è stato concluso grazie alla messa in relazione iniziale operata dal professionista. L'acquirente perde la causa e deve pagare la provvigione del 3% oltre alle spese legali.
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Diritto alla provvigione: perché l’iscrizione all’albo è vitale
Una società immobiliare ha agito in giudizio per ottenere il diritto alla provvigione derivante dall'intermediazione nella vendita di un'area edificatoria. Nonostante una prima vittoria in tribunale, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione. I giudici di secondo grado hanno rilevato la mancanza di prova del rapporto di collaborazione tra la società e il soggetto che aveva materialmente svolto l'attività, oltre all'assenza di iscrizione di quest'ultimo all'albo dei mediatori. La Corte di Cassazione ha confermato tale impostazione, dichiarando inammissibile il ricorso. La Suprema Corte ha sottolineato che la società non ha contestato efficacemente la ragione principale della decisione d'appello, ovvero l'incapacità di dimostrare che il mediatore operasse effettivamente per conto dell'agenzia, rendendo irrilevante ogni altra argomentazione sulla natura del contratto.
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