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Art. 1753 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 1753 Codice Civile

Polizza assicurativa non registrata: vince la compagnia
Un'automobilista stipula contratti di assicurazione per la propria vettura presso un subagente, pagando regolarmente i premi e ottenendo i relativi contrassegni. Tuttavia, il subagente trattiene il denaro senza trasmettere i documenti alla società madre. L'automobilista scopre così di essere rimasta priva di copertura e subisce il mancato rilascio dell'attestato di rischio. La controversia sorge attorno alla validità di ogni polizza assicurativa non registrata nei confronti della compagnia assicuratrice. I giudici di merito stabiliscono che l'operato illecito del subagente ricade esclusivamente sull'agente generale preponente e non vincola direttamente l'impresa assicurativa. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'automobilista, confermando che l'apparenza del diritto e la rappresentanza non possono essere estese automaticamente alla società principale.
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Quietanza dell’Agente non Prova il Pagamento: Polizza Negata
Gli eredi di un contraente chiedono a una compagnia assicurativa il pagamento di alcune polizze vita, presentando come prova del versamento dei premi le ricevute rilasciate dall'agenzia. La Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio fondamentale: la quietanza di pagamento dell'agente non è una prova sufficiente contro la compagnia. Per essere valida, è necessario dimostrare che l'agente avesse uno specifico potere di rappresentanza per incassare i premi. In assenza di tale prova, la ricevuta è considerata un documento proveniente da un terzo, con valore solo indiziario e non vincolante per l'assicuratore. Di conseguenza, gli eredi hanno perso la causa e la compagnia non ha dovuto pagare.
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Premi assicurativi: chi deve pagare la polizza?
Un intermediario assicurativo ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di premi assicurativi relativi a tre polizze RCA. La richiesta era rivolta alla proprietaria dei veicoli, nonostante i contratti fossero stati gestiti e pagati con assegni scoperti dal suo compagno. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda, stabilendo che la qualità di proprietario del bene non implica automaticamente l'obbligo di pagare i premi assicurativi se non vi è prova che tale soggetto sia il contraente della polizza. Il disconoscimento delle firme e l'assenza di prove sulla rappresentanza apparente hanno precluso l'addebito dei costi alla donna.
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