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Art. 1753 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1753 Codice Civile

Contributi Enasarco sub-agenti: stop alle richieste
L'Ente previdenziale degli agenti di commercio ha richiesto il pagamento di presunti contributi omessi a una società assicurativa per l'attività svolta dai propri collaboratori. La società si è opposta alla richiesta, sostenendo l'estraneità dei propri intermediari dal sistema previdenziale integrativo dell'ente. I giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale tra la figura dell'agente commerciale e quella del collaboratore assicurativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno confermato che i contributi Enasarco sub-agenti non sono dovuti, poiché la legge non prevede alcun obbligo di iscrizione previdenziale a loro carico, tutelandoli invece tramite la gestione ordinaria dell'INPS. L'ente previdenziale ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese legali.
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Polizza assicurativa non registrata: vince la compagnia
Un'automobilista stipula contratti di assicurazione per la propria vettura presso un subagente, pagando regolarmente i premi e ottenendo i relativi contrassegni. Tuttavia, il subagente trattiene il denaro senza trasmettere i documenti alla società madre. L'automobilista scopre così di essere rimasta priva di copertura e subisce il mancato rilascio dell'attestato di rischio. La controversia sorge attorno alla validità di ogni polizza assicurativa non registrata nei confronti della compagnia assicuratrice. I giudici di merito stabiliscono che l'operato illecito del subagente ricade esclusivamente sull'agente generale preponente e non vincola direttamente l'impresa assicurativa. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'automobilista, confermando che l'apparenza del diritto e la rappresentanza non possono essere estese automaticamente alla società principale.
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Contratto di agenzia: sì ai servizi, no agli interessi d’oro
Una società di agenzia ha chiesto il pagamento di indennità di fine rapporto e dei relativi interessi moratori maggiorati alla compagnia assicurativa preponente. La Cassazione ha chiarito che il contratto di agenzia rientra tra le transazioni commerciali e le prestazioni di servizi. Tuttavia, ha rigettato il ricorso dell'agente poiché il contratto di agenzia originario era stato stipulato nel 1991, ossia prima dell'8 agosto 2002, data di entrata in vigore della disciplina speciale sui ritardi di pagamento. Di conseguenza, si applicano gli interessi legali ordinari e non quelli maggiorati previsti dal decreto legislativo sulle transazioni commerciali. Vince la compagnia assicurativa, ma le spese di giudizio sono compensate per la novità della questione.
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