Una società di agenzia ha chiesto il pagamento di indennità di fine rapporto e dei relativi interessi moratori maggiorati alla compagnia assicurativa preponente. La Cassazione ha chiarito che il contratto di agenzia rientra tra le transazioni commerciali e le prestazioni di servizi. Tuttavia, ha rigettato il ricorso dell'agente poiché il contratto di agenzia originario era stato stipulato nel 1991, ossia prima dell'8 agosto 2002, data di entrata in vigore della disciplina speciale sui ritardi di pagamento. Di conseguenza, si applicano gli interessi legali ordinari e non quelli maggiorati previsti dal decreto legislativo sulle transazioni commerciali. Vince la compagnia assicurativa, ma le spese di giudizio sono compensate per la novità della questione.
Continua »