L'Ente previdenziale degli agenti di commercio ha richiesto il pagamento di presunti contributi omessi a una società assicurativa per l'attività svolta dai propri collaboratori. La società si è opposta alla richiesta, sostenendo l'estraneità dei propri intermediari dal sistema previdenziale integrativo dell'ente. I giudici hanno chiarito la distinzione fondamentale tra la figura dell'agente commerciale e quella del collaboratore assicurativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale. I giudici hanno confermato che i contributi Enasarco sub-agenti non sono dovuti, poiché la legge non prevede alcun obbligo di iscrizione previdenziale a loro carico, tutelandoli invece tramite la gestione ordinaria dell'INPS. L'ente previdenziale ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese legali.
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