Una società cooperativa ha impugnato in Cassazione un decreto del Tribunale relativo all'ammissione di un suo credito nello stato passivo di un'altra cooperativa in liquidazione coatta. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, rinunciando reciprocamente ai ricorsi. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, specificando che, in tal caso, non si procede alla condanna sulle spese (compensate tra le parti) né si applica l'obbligo del versamento del doppio del contributo unificato.
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