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Art. 1751-bis Codice Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 1751-bis Codice Civile

Patto di non concorrenza: violazione anche per 16 giorni
La Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione del patto di non concorrenza si configura anche se l'attività lavorativa presso un concorrente dura solo pochi giorni. Nel caso esaminato, un ex dipendente aveva lavorato per un'azienda concorrente per soli 16 giorni. I giudici di merito avevano respinto la richiesta di risarcimento dell'ex datore di lavoro, ritenendo il periodo troppo breve per costituire un inadempimento rilevante. La Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che la durata dell'attività concorrenziale è irrilevante ai fini della violazione del patto. La Corte ha inoltre criticato la mancata ammissione delle prove richieste dalla società ricorrente, ritenendola una violazione del diritto alla prova.
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Estinzione del processo per rinuncia: guida pratica
Una società cooperativa ha impugnato in Cassazione un decreto del Tribunale relativo all'ammissione di un suo credito nello stato passivo di un'altra cooperativa in liquidazione coatta. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, rinunciando reciprocamente ai ricorsi. La Suprema Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, specificando che, in tal caso, non si procede alla condanna sulle spese (compensate tra le parti) né si applica l'obbligo del versamento del doppio del contributo unificato.
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Patto di non concorrenza: nullo se il limite è vago
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13051/2025, ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza stipulato tra una banca e una sua dipendente. La Corte ha stabilito che i limiti territoriali del patto devono essere certi e determinati al momento della sottoscrizione. Poiché l'accordo prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente l'ambito geografico del divieto, è stato ritenuto invalido per violazione dell'art. 2125 c.c., che tutela la libertà professionale del lavoratore.
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Patto di non concorrenza: nullo se il limite è vago
La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo un patto di non concorrenza a causa dell'indeterminatezza dei suoi confini territoriali. La clausola, che permetteva al datore di lavoro di modificare l'area geografica del divieto in caso di trasferimento della dipendente, è stata ritenuta lesiva del diritto della lavoratrice di conoscere con certezza, fin dalla stipula, l'esatta estensione del sacrificio richiestole. La Suprema Corte ha annullato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che i limiti del patto devono essere chiari e non modificabili unilateralmente.
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Patto di non concorrenza agente: la guida completa
Un'ordinanza della Cassazione analizza la validità del patto di non concorrenza agente inserito in una transazione. La Corte d'Appello aveva ritenuto il patto valido, seppur privo di corrispettivo specifico, in quanto parte di un accordo transattivo più ampio e aveva ridotto la durata da 5 a 2 anni. La Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per un vizio formale, ovvero il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, confermando l'importanza degli adempimenti processuali.
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Contratto di agenzia: la validità per fatti concludenti
La Corte di Cassazione ha stabilito che la modifica di un contratto di agenzia può essere valida anche senza una nuova firma, se le parti hanno tenuto per anni un comportamento concludente, come l'applicazione di nuove condizioni provvigionali. In questo caso, l'agente che aveva tacitamente accettato le nuove regole per un decennio non ha potuto poi contestarle per ottenere indennità di fine rapporto. Il ricorso dell'agente è stato respinto.
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Patto di non concorrenza: modifica e validità
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una modifica al patto di non concorrenza in un contratto di agenzia. Un istituto di credito, dopo aver receduto dal patto, aveva subordinato l'erogazione di benefici economici aggiuntivi al rispetto di un nuovo, seppur diverso, obbligo di non concorrenza. La Corte ha rigettato il ricorso dell'agente, stabilendo che tale operazione non costituisce una clausola vessatoria o una violazione di legge, ma una legittima rimodulazione degli obblighi contrattuali, conforme ai principi di buona fede e correttezza, e in linea con la consolidata giurisprudenza.
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