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Art. 1751-bis Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1751-bis Codice Civile

Patto di non concorrenza: l’agente viola l’accordo e paga la penale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ex agente di commercio, confermando la sua condanna al pagamento di una penale per aver violato il patto di non concorrenza. L'agente sosteneva che il mancato pagamento dell'indennità da parte della società preponente rendesse inefficace l'accordo. I giudici hanno invece chiarito che l'obbligo di non fare concorrenza sorge immediatamente al momento della firma del contratto. Di conseguenza, la violazione commessa dall'agente legittima il rifiuto della società di pagare l'indennità e fa scattare l'obbligo di versare la penale concordata. La Cassazione ha inoltre confermato l'impossibilità di ridurre la penale, ritenendola proporzionata all'interesse della società.
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Contratto di agenzia: la liquidazione non cancella le indennità
Un agente di commercio ha chiesto l'ammissione al passivo della società preponente, in liquidazione coatta amministrativa, per ottenere diverse indennità di fine rapporto. Il Tribunale ha respinto quasi tutte le richieste, ritenendo che il contratto di agenzia si fosse risolto automaticamente con l'avvio della procedura concorsuale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'agente. I giudici hanno stabilito che, in caso di insolvenza del preponente, il contratto di agenzia non si scioglie automaticamente, ma viene temporaneamente sospeso. Di conseguenza, le indennità richieste dall'agente, il cui rapporto era proseguito durante l'esercizio provvisorio prima dell'affitto dell'azienda, devono essere nuovamente valutate dal Tribunale.
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Patto di non concorrenza: incassa il compenso ma viola l’accordo
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un agente commerciale per la violazione del patto di non concorrenza. L'Azienda mandante aveva contestato lo svolgimento di attività concorrenziali sia durante il rapporto di agenzia sia nel periodo successivo. La Corte d'Appello aveva ordinato all'agente la restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza (pari al 5% delle provvigioni). La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'agente, stabilendo che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, confermando così la vittoria dell'Azienda.
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