Un automobilista riceve un decreto ingiuntivo per saldare duecentottanta euro a un carrozziere. Dopo il rigetto della sua opposizione e la conferma in appello, il debitore attiva una impugnazione per revocazione, lamentando l'uso probatorio di una perizia assicurativa non depositata. Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile e applica una condanna per lite temeraria. La Corte di Cassazione rigetta definitivamente l'istanza del cliente: il documento contestato era stato ampiamente esaminato nel merito e non rivestiva carattere decisivo. Di conseguenza, i giudici confermano la legittimità del credito originario e sanzionano pesantemente il ricorrente con l'addebito delle spese processuali e il raddoppio degli oneri giudiziari.
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