Due coltivatori diretti confinanti hanno impugnato una donazione di un terreno agricolo, sostenendo che l'atto nascondesse in realtà una compravendita finalizzata ad aggirare il loro diritto di prelazione agraria. I confinanti chiedevano quindi il riscatto del fondo. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno rigettato la domanda per mancanza di prove sufficienti della simulazione. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che la valutazione delle prove e della credibilità dei testimoni spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno di evidenti vizi logici qui non sussistenti. Di conseguenza, i ricorrenti hanno perso la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Continua »