Una cooperativa conduttrice di un immobile commerciale esercitava il recesso per gravi motivi, adducendo un incremento di fatturato e personale che rendeva i locali insufficienti. Gli eredi del locatore contestavano la legittimità del recesso, chiedendo il pagamento dei canoni fino alla scadenza naturale del contratto. La Corte d'Appello dichiarava illegittimo il recesso, rilevando che i nuovi uffici della cooperativa erano in realtà più piccoli di quelli precedenti e che l'aumento di personale non rendeva oggettivamente gravosa la locazione. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, rigettando il ricorso della cooperativa. La Corte ha chiarito che il recesso per gravi motivi richiede la prova oggettiva dell'inadeguatezza dell'immobile rispetto alle mutate esigenze aziendali, non bastando una valutazione soggettiva di convenienza dell'imprenditore.
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