Una società si è vista respingere la domanda di brevetto per non aver risposto in tempo ai rilievi dell'Ufficio competente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando la natura del termine perentorio brevetto. La sentenza sottolinea che la scadenza per replicare non è prorogabile e che la richiesta di 'restitutio in integrum' per presunti problemi informatici deve essere supportata da prove concrete, non da generiche affermazioni. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili le argomentazioni sulla novità dell'invenzione, poiché non erano state discusse nei gradi di giudizio precedenti.
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