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Art. 173 Codice Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 173 Codice Penale

Ordine di demolizione: perché non si prescrive mai
Un privato cittadino ha costruito un capannone abusivo di grandi dimensioni all'interno di una fascia di rispetto cimiteriale. In seguito alla condanna penale irrevocabile, il giudice ha disposto l'ordine di demolizione del manufatto. Il proprietario ha impugnato il provvedimento, sostenendo la prescrizione della sanzione e l'esistenza di una domanda di condono edilizio. I giudici hanno respinto le doglianze. L'ordine di demolizione non costituisce una pena in senso stretto, ma una misura ripristinatoria con valore reale che non si estingue mai per decorso del tempo. Inoltre, la sanatoria straordinaria non può sanare immobili edificati in zone con inedificabilità assoluta o con volumetrie superiori ai limiti massimi di legge. La Suprema Corte ha confermato l'abbattimento e condannato il ricorrente.
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Prescrizione della pena tra indulto revocato e mancata notifica
Un condannato ha richiesto al giudice dell'esecuzione la prescrizione della pena dell'arresto inflitta anni prima, sostenendo che l'indulto originariamente concesso non avesse mai prodotto effetti perché mai notificato formalmente. Di conseguenza, secondo la tesi difensiva, il decorso del tempo avrebbe dovuto estinguere la sanzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'omessa notifica non invalida il beneficio della clemenza né blocca la sua successiva revoca per commissione di un nuovo reato. Il termine per la prescrizione della pena comincia a decorrere unicamente dal momento in cui diviene definitiva la nuova sentenza di condanna che revoca di diritto l'indulto, impedendo così la maturazione dell'estinzione richiesta.
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Ordine di demolizione: perché l’abuso non si prescrive mai
Il proprietario di un immobile abusivo situato in un'area protetta si opponeva all'ordine di demolizione emesso dopo una condanna penale definitiva. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento fosse prescritto, che vi fossero errori materiali nei documenti e che la demolizione violasse il suo diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e, pertanto, non è soggetto a prescrizione. Inoltre, le tolleranze costruttive non si applicano in zone protette da vincolo paesaggistico e i piccoli errori materiali non annullano il provvedimento se l'immobile è chiaramente identificabile. Di conseguenza, il proprietario perde il ricorso e deve demolire l'immobile, oltre a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Ordine di demolizione: il tempo non cancella l’abuso edilizio
Il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo presentata dal proprietario. Quest'ultimo ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'ordine fosse prescritto o estinto insieme alla pena principale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione non è una pena, ma una sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria. Di conseguenza, questa misura non è soggetta a prescrizione e non si estingue con il decorso del tempo, potendo essere eseguita anche a distanza di molti anni dal reato edilizio. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Ordine di demolizione: perché il tempo non salva l’abuso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Proprietario contro il rigetto della richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo. I giudici hanno ribadito che l'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non si prescrive mai. Inoltre, il diritto al domicilio tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non è assoluto e non impedisce l'abbattimento di una costruzione abusiva, specialmente se il Proprietario è rimasto inerte per anni senza cercare soluzioni abitative alternative.
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Demolizione del manufatto abusivo: il tempo non cancella l’abuso
Il caso riguarda il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordine di demolizione del manufatto abusivo emesso a seguito di condanne penali risalenti agli anni Novanta. Il ricorrente sosteneva che l'ordine fosse prescritto per il decorso del tempo, che vi fosse una domanda di condono pendente e che la Procura non avesse il potere di procedere autonomamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la demolizione del manufatto abusivo ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non di pena, di conseguenza non è soggetta a prescrizione. Inoltre, la pendenza del condono non blocca l'esecuzione se mancano i requisiti di sanabilità, e il Pubblico Ministero ha il pieno dovere di dare esecuzione all'ordine di demolizione.
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Abuso edilizio: l’ordine di demolizione non si prescrive mai
I Proprietari di un immobile abusivo hanno impugnato l'ordine di demolizione derivante da una condanna del 1996, sostenendo che fosse prescritto, che il giudice onorario non fosse competente e che il ricorso al TAR per il condono edilizio dovesse sospendere l'esecuzione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che l'ordine di demolizione non si prescrive mai, avendo natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non di pena. Inoltre, la Corte ha confermato la competenza del giudice onorario anche nella fase esecutiva e ha stabilito che la pendenza del ricorso amministrativo non blocca l'abbattimento. I Proprietari sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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