Una conducente ha impugnato i verbali della polizia locale tramite una querela di falso, contestando l'uso del cellulare alla guida e la mancata precedenza a un pedone. Dopo il rigetto nei primi due gradi di giudizio, basato sull'inattendibilità di un testimone della difesa, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente mirava a una inammissibile rivalutazione dei fatti e l'ha condannata per abuso del processo.
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