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Art. 1728 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Cessione del credito con atto falso: confermata la revoca
Un creditore richiede e ottiene un decreto ingiuntivo contro una società debitrice. Durante la causa di opposizione, il creditore originario muore e un terzo subentra dichiarando l'avvenuta cessione del credito in suo favore. La società contesta l'autenticità del documento e promuove una querela di falso, dimostrando che l'atto di trasferimento è apocrifo (cioè falso). Il terzo tenta allora di qualificarsi come erede, ma la Corte d'Appello revoca il decreto ingiuntivo per totale assenza di prove sul debito. La Corte di Cassazione conferma la decisione: l'attore sostanziale ha perso il diritto di riscuotere per non aver provato il credito nel merito. Viene respinta anche la richiesta di distrazione delle spese del legale della società, a causa dell'intervenuto fallimento di quest'ultima.
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