Una società di revisione ha impugnato la revoca del proprio incarico da parte di un istituto bancario, lamentando l'assenza di giusta causa e richiedendo il risarcimento dei danni. La banca ha giustificato la revoca con l'adesione a un gruppo bancario che imponeva l'utilizzo di un unico revisore per tutte le affiliate. La Corte di Cassazione ha confermato che la competenza spetta alle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la valutazione della legittimità della revoca richiede l'analisi di profili Antitrust relativi a possibili intese vietate o abusi di posizione dominante derivanti dalle politiche di gruppo.
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