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Art. 1725 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1725 Codice Civile

Agente manipola contratto, il Calciatore recede: niente penale
Un calciatore professionista interrompe il contratto con i suoi procuratori sportivi a causa della manipolazione del contratto stesso. L'agenzia gli fa causa chiedendo una penale di 200.000 euro prevista dall'accordo. La Corte di Cassazione ha dato ragione al calciatore, stabilendo che il suo è stato un recesso per giusta causa, motivato dalla grave rottura del rapporto di fiducia. Di conseguenza, la clausola penale non è applicabile. Il principio affermato è che non si può pretendere una penale da chi recede da un contratto a causa di un grave torto subito dalla controparte.
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