Un avvocato difendeva una procedura fallimentare in diverse cause civili e anticipava le relative spese vive. Successivamente, il giudice liquidava i compensi professionali ma tralasciava del tutto la decisione sulle spese anticipate. Il professionista presentava quindi una nuova istanza per ottenere il rimborso. Il Tribunale respingeva la richiesta, sostenendo che il legale avesse perso il diritto per non aver impugnato il primo decreto. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo che il rimborso spese del difensore costituisce una domanda autonoma rispetto all'onorario. In caso di dimenticanza del giudice, il professionista può riproporre l'istanza senza dover avviare un costoso ricorso formale. I giudici hanno condannato la procedura al pagamento dell'importo dovuto.
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