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Art. 1720 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Altri anni per Art. 1720 Codice Civile

Compenso amministratore: valido anche se a forfait
Una condomina ha impugnato la nomina dell'amministratore e l'approvazione dei bilanci, sostenendo che il compenso non fosse analitico e i rendiconti incompleti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che il compenso dell'amministratore può essere validamente indicato in un'unica cifra forfettaria, purché sia chiaro al momento della nomina. Inoltre, i rendiconti sono validi se comprensibili per i condomini, anche se non rispettano rigidamente tutte le formalità di legge, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
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Credito amministratore condominio: la prova decisiva
Un ex amministratore ha richiesto la restituzione di somme anticipate al condominio, basando la sua pretesa sull'approvazione assembleare del bilancio consuntivo che mostrava un disavanzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che per il riconoscimento del credito amministratore condominio, l'approvazione del bilancio non è sufficiente. È onere dell'amministratore fornire prove documentali specifiche, come fatture e ricevute, che attestino gli esborsi effettuati con fondi propri.
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Mandato e mediazione: la Cassazione chiarisce
Un professionista ha agito in giudizio per ottenere il compenso per un incarico verbale. La Corte d'Appello ha riqualificato il rapporto come mediazione atipica, negando il compenso per mancanza di iscrizione all'albo. La Cassazione ha annullato la decisione, chiarendo la distinzione cruciale tra mandato e mediazione e rinviando il caso per una nuova valutazione basata sulla corretta qualificazione del contratto.
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Obbligazioni solidali: rimborso del coacquirente
Due fratelli acquistano un immobile all'asta, ma solo uno paga quasi l'intero prezzo. La Corte di Cassazione chiarisce che il diritto al rimborso della quota non pagata non deriva da un mandato, ma dal principio delle obbligazioni solidali tra coacquirenti. Poiché entrambi erano tenuti a pagare, chi ha saldato il debito per intero ha diritto di regresso verso l'altro. La Corte accoglie parzialmente il ricorso, annullando la sentenza solo sulla mancata pronuncia relativa alle spese del primo grado di giudizio.
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