Un'azienda di trasporto pubblico, qualificata come società 'in house', ha citato in giudizio l'Agente della Riscossione per non aver incassato una sanzione amministrativa, chiedendo un risarcimento danni. L'Agente ha contestato la competenza del giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha stabilito che la perdita subita dalla società pubblica non è un semplice inadempimento contrattuale, ma un vero e proprio danno erariale. Di conseguenza, la competenza a decidere la controversia non spetta al giudice civile, bensì esclusivamente alla Corte dei Conti, il giudice specializzato in materia di contabilità pubblica e responsabilità per danni al patrimonio dello Stato.
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