L'Amministratore di una società poi fallita veniva condannato per il reato di bancarotta semplice documentale a causa della mancata e irregolare tenuta dei libri contabili obbligatori. Impugnata la sentenza, la difesa eccepiva il mancato rispetto del termine per comparire in appello, sostenendo che una seconda notifica effettuata a mani proprie avesse azzerato i termini decorrenti dalla prima notifica perfezionata per compiuta giacenza. Lamentava inoltre la mancanza di dolo, attribuendo l'irregolarità alle restrizioni pandemiche e ad altri imprevisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che una seconda notifica superflua non rimette in termini l'imputato. Inoltre, la Corte ha ribadito che la bancarotta semplice documentale è punibile anche a titolo di semplice colpa o negligenza. L'Amministratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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