Una madre firma un impegno scritto per trasferire tre appartamenti e due garage a due dei suoi figli, in adempimento di un previo accordo stretto con il defunto marito. Alla morte della donna, un altro erede contesta l'atto sostenendo che si tratti di un preliminare di donazione, quindi nullo per legge. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono le pretese dell'erede. La Suprema Corte chiarisce che l'accordo configura un valido negozio fiduciario e trasferimento immobiliare. Il vincolo non nasce da un intento caritatevole, ma dal dovere di dare esecuzione al patto stipulato con il fiduciante. Di conseguenza, i beneficiari possono ottenere l'intestazione dei beni tramite l'esecuzione in forma specifica prevista dall'articolo 2932 del codice civile.
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