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Art. 1706 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 1706 Codice Civile

Vendita di titoli in contropartita diretta: nullo l’ordine verbale
Due investitori citano in giudizio un istituto di credito per ottenere la nullità dell'acquisto di obbligazioni ad alto rischio, per un valore originario di quasi tre miliardi di lire. L'operazione era avvenuta senza ordine scritto, violando la clausola del contratto quadro che imponeva la forma scritta per le operazioni fuori dai mercati regolamentati. La Suprema Corte conferma la nullità dell'operazione. La cessione integra una vendita di titoli in contropartita diretta: la banca si è posta come controparte venditrice trasferendo titoli propri, a prescindere dal luogo del loro reperimento. Il difetto di forma scritta convenzionale rende l'ordine irrimediabilmente nullo e non è sanabile da comportamenti successivi. Inoltre, la banca non può eccepire la nullità selettiva se il contratto quadro resta valido e la contestazione colpisce unicamente il singolo ordine privo della forma concordata. L'istituto deve perciò restituire oltre 985.000 euro ai risparmiatori.
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Revocatoria fallimentare: l’avvocato perde i compensi trattenuti
Un avvocato riceve su proprio conto somme riscosse per conto di una società cliente, poi fallita. Poco prima del fallimento, il legale emette fatture compensando tali somme con i propri compensi. Il Fallimento promuove un'azione di revocatoria fallimentare per recuperare il denaro. L'avvocato sostiene che l'incasso sia avvenuto mesi prima, fuori dal periodo sospetto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del professionista: il mero deposito sul conto del legale costituisce semplice detenzione per conto del cliente. Il pagamento vero e proprio si realizza solo con l'emissione delle fatture e la specifica imputazione a compenso, avvenute nel periodo sospetto. L'avvocato, consapevole dello stato di insolvenza della società, deve restituire le somme trattenute.
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