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Art. 1706 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 1706 Codice Civile

Mandato Immobiliare: Forma Scritta Non Richiesta, Azienda Condannata
Un investitore ha affidato a un'azienda l'incarico di acquistare immobili, versando una somma considerevole. L'acquisto non si è concretizzato e l'azienda non ha restituito il denaro. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d'Appello ha riconosciuto la validità del mandato e ha condannato l'azienda a restituire le somme. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il mandato per beni immobili richiedesse la forma scritta e contestando la prova dei pagamenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il Mandato senza rappresentanza immobiliare non necessita della forma scritta e che le contestazioni sui fatti non erano sufficientemente specifiche. L'azienda ha perso definitivamente la causa.
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Negozio fiduciario e trasferimento immobiliare tra eredi
Una madre firma un impegno scritto per trasferire tre appartamenti e due garage a due dei suoi figli, in adempimento di un previo accordo stretto con il defunto marito. Alla morte della donna, un altro erede contesta l'atto sostenendo che si tratti di un preliminare di donazione, quindi nullo per legge. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono le pretese dell'erede. La Suprema Corte chiarisce che l'accordo configura un valido negozio fiduciario e trasferimento immobiliare. Il vincolo non nasce da un intento caritatevole, ma dal dovere di dare esecuzione al patto stipulato con il fiduciante. Di conseguenza, i beneficiari possono ottenere l'intestazione dei beni tramite l'esecuzione in forma specifica prevista dall'articolo 2932 del codice civile.
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Mandato senza rappresentanza: no alla manleva per il terzo
Una libreria antiquaria vende preziosi volumi da collezione a un acquirente. Successivamente, la moglie dell'acquirente promuove un'azione legale contro il venditore per ottenere la restituzione di quegli stessi beni, dichiarandosi effettiva proprietaria. La libreria agisce quindi contro l'acquirente per farsi manlevare, invocando le regole sul mandato senza rappresentanza e l'azione di rivendica per obbligarlo a consegnare i libri alla moglie o a restituirli. I giudici di merito respingono le richieste del venditore. La Corte di Cassazione conferma la decisione: il terzo venditore è totalmente estraneo al rapporto gestorio interno e non può azionare doveri tipici del mandato senza rappresentanza né pretendere una manleva automatica in assenza di un patto contrattuale espresso.
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